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Direct marketing e soft spam: le novità

Tra i cambiamenti previsti dalla nuova bozza di Regolamento ePrivacy vi sono rilevanti novità che interessano i moltissimi operatori economici e i soggetti coinvolti a diverso titolo nelle attività di direct marketing e soft spam, per i quali è di grande rilievo comprenderne e approfondirne fin da subito le possibili conseguenze, sia in termini di limitazioni sia in termini di nuove opportunità.

Rimane, anzitutto, invariato il principio per cui le comunicazioni di direct marketing possono essere inviate a una persona fisica solo con il suo consenso preventivo (art. 16, comma 1, Bozza di Regolamento).

L’obbligo del consenso preventivo, tuttavia, non è più circoscritto al caso di utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata e di comunicazione (“Chiamate Automatizzate”) senza intervento di un operatore, del telefax o dell’e-mail, come nella Direttiva ePrivacy, ma si estende anche ad ulteriori ipotesi. Esso, infatti, troverà applicazione espressamente anche per:

  • i c.d. servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, quali i servizi di messagistica Over-The-Top (“OTT”). Ciò, in ragione del richiamo nella Bozza di Regolamento alla definizione che di tali servizi dà il Codice europeo delle Comunicazioni Elettroniche (Direttiva (UE) 2018/1972) – peraltro, non ancora trasposto nel diritto nazionale dal nostro legislatore, nonostante il termine per il recepimento fissato al 21 dicembre 2020; e
  • le c.d. “voice-to-voice calls”, ossia le chiamate “in diretta” con operatore e, quindi, senza utilizzo di dispositivi automatici di chiamata e comunicazione (“Chiamate V2V”). Tale ipotesi, non presa in considerazione dalla Direttiva ePrivacy, rimane attualmente assoggettata alle ordinarie regole del GDPR, ivi incluse quelle relative all’individuazione di una valida base giuridica del trattamento (la quale, di solito, viene inquadrata nel consenso dell’interessato).

La Bozza di Regolamento (art. 16, comma 4), inoltre, autorizza gli Stati Membri ad introdurre un regime di opt-out per le Chiamate V2V, in base al quale le chiamate per finalità di marketing potranno essere effettuate solo nei confronti degli utenti che non si siano opposti al trattamento per tali finalità. A tal riguardo, sembra che il legislatore europeo abbia voluto far riferimento a meccanismi simili al Registro delle Opposizioni – introdotto in Italia con il D.P.R. n. 178/2010 – in base al quale è possibile effettuare telefonate per finalità di marketing senza il consenso degli utenti che abbiano autorizzato l’inserimento dei propri dati di contatto nei c.d. “elenchi dei contraenti”, salvo in ogni caso il loro diritto di opposizione.

L’obbligo del consenso preventivo, invece, non troverà applicazione in relazione alle forme di promozione commerciale in cui non vi sia un invio di una comunicazione ricevuta su un indirizzo, numero o altro dato di contatto dell’utente finale (e.g., pubblicità mostrata all’interno di una pagina web), in base a quanto previsto dal Considerando n. 32 della Bozza di Regolamento.

A prescindere dal mezzo utilizzato (e-mail, telefono, ecc.), i soggetti che invieranno comunicazioni di marketing diretto saranno tenuti a (art. 16, comma 6, Bozza di Regolamento):

  • rivelare la propria identità e utilizzare numeri e indirizzi validi per il ricontatto;
  • informare gli utenti finali che la comunicazione ha finalità di marketing, nonché precisare l’identità e i dati di contatto della persona giuridica o fisica per conto della quale è inviata la comunicazione di marketing; e
  • fornire agli utenti finali, in modo chiaro e distinto, un mezzo per opporsi o revocare il consenso rispetto alla ricezione di ulteriori comunicazioni di marketing diretto, utilizzabile in ogni momento, gratuitamente e in modo agevole ed efficace, nonché a fornire le informazioni necessarie a tal fine. Tale mezzo deve essere fornito anche al momento della raccolta dei dati di contatto nell’ambito dell’invio di comunicazioni di soft spam. Inoltre, per l’utente dovrà essere agevole revocare il consenso non meno di quanto sia agevole fornirlo.

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